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Statuto

444STATUTO “ASSOCIAZIONE HANDICAP E SOLIDARIETA”

 

ART. 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione di volontariato composta da portatori di handicap, loro genitori, familiari, amici e persone in genere disposte alla collaborazione nello specifico volontariato, avente la denominazione “ASSOCIAZIONE HANDICAP E SOLIDARIETA’”.

Essa ha struttura democratica ed è retta dal presente statuto.

 

 ART. 2

SEDE LEGALE

L’Associazione ha durata illimitata.

 

ART. 4

FINALITA’

L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà ed esclude ogni forma di lucro, anche indiretto.

Ha lo scopo di svolgere ogni attività idonea a risolvere o alleviare i problemi dei disabili anche non autosufficienti.

A tale scopo l’Associazione si propone fra l’altro di:

  • promuovere incontri tra gli utenti per scambiare idee ed esperienze, coordinare le attività creando dei momenti di svago e culturali;
  • promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone portatrici di handicap nella società e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell’uomo previsti dalla Costituzione;
  • creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi dei disabili, curare la formazione e l’aggiornamento di tali operatori al fine di conseguire una migliore assistenza medica generale ed un miglior tenore di vita agli utenti;
  • diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti i portatori di handicap;
  • tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi dei disabili per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
  • patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di cercare di formare una struttura di cose e persone che continuino a tutelare il disabile oltre la famiglia;

 

ART. 5

SOCI

Può diventare socio qualsiasi persona maggiore di età che sia disposta a promuovere e sostenere gli scopi della associazione.

I soci sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e si impegnano nei limiti delle singole possibilità e competenze a prestare la loro opera e la collaborazione per l’attuazione ed il conseguimento degli scopi dell’associazione; e tutto ciò personalmente, spontaneamente e gratuitamente.

Al socio potranno soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall’associazione stessa.

  1. La domanda di ammissione a socio, accompagnata dall’importo della quota associativa, deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione, e deve specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza. Sull’accoglimento della domanda, decide il Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla data di ricevimento della stessa.
  2. Il nuovo socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione accetta tutti gli obblighi derivanti dallo statuto.

Il socio può recedere ed essere escluso a norma dell’art. 24 del codice civile.

 

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote associative;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da contributi dello Stato, di Enti, o Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • da contributi di privati;
  • contributi di organismi internazionali;
  • da eventuali erogazioni, versamenti, donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La quota associativa sarà proposta di anno in anno all’assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 7

ASSEMBLEA: COSTITUZIONE – CONVOCAZIONE

L’assemblea è l’organo sovrano rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Nell’assemblea i soci possono farsi rappresentare da altri soci, purché non membri del Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione; ed almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. In questa occasione viene presentato un consuntivo del lavoro svolto nell’anno precedente e vengono prese in considerazione eventuali proposte,

L’assemblea deve pure essere convocata a richiesta di almeno la metà dei soci. L’assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell’assemblea si effettua mediante avviso affisso nei locali della sede sociale, ovvero mediante lettera di invito.

Gli avvisi devono specificare chiaramente, luogo, data, ora e punti all’ordine del giorno.

Tali avvisi devono essere affissi o consegnati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

L’assemblea deve essere convocata in Lecce, anche fuori dalla sede sociale,

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Consigliere più anziano di età ed in mancanza anche di quest’ultimo, l’assemblea nomina il presidente.

Delle riunioni di assemblea, si redige il verbale firmato dal Presidente e dal segretario, e dagli scrutatori se nominati.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione della metà più uno degli associati medesimi; e le relative deliberazioni  sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La votazione avverrà per alzata di mano; ovvero a scrutinio segreto se lo richiede la maggioranza dei soci intervenuti, presenti o rappresentati.

 

ART. 8

ASSEMBLEA: COMPERTENZE

Sono di competenza dell’assemblea:

  • la determinazione della quota associativa annuale tenendo presente che l’esercizio associativo decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  • la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e tra loro del Presidente;
  • l’accettazione di donazioni, eredità e lascito;
  • l’approvazione del programma annuale delle attività  dei bilanci preventivo e consuntivo.

Può essere inoltre devoluta all’assemblea qualsiasi decisione giuridica  di particolare importanza dal Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri eletti fra i soci dall’Assemblea che nomina fra essi il Presidente.

I membri del Consiglio ed il Presidente durano in carica un anno, sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente.

 

ART.10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE  – ADUNANZA – DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età, mediante avviso a ciascun componente recante l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione.

Il Consiglio deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione eccettuato quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione cura la compilazione del programma annuale, del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre insieme ad una relazione illustrativa all’Assemblea per l’approvazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età.

 

ART. 12

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONBE DELLA ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci con deliberazione approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea che ne dichiara lo scioglimento deve provvedere alla nomina dei liquidatori scelti eventualmente anche tra i non soci, stabilendone i poteri.

 

ART. 13

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in idoneo ed analogo settore esclusivamente o prevalentemente nel territorio della provincia di Lecce, associazioni da indicarsi dall’assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, a sorteggio su richiesta di qualsivoglia membro della associazione.

 

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.